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sabato 14 settembre 2013

Se l'elezione di Berlusconi al Senato non è stata mai convalidata non c'è nessuna decadenza su cui deliberare

Berlusconi e la Corte Europea di Giustizia secondo Luca Peruzzi
La Giunta del Senato deve applicare a Berlusconi l’art. 3 del d. lgs 235/2012. Questo articolo prevede due casi ben distinti rispetto dai quali derivano due iter ben diversi:
1. il caso in cui la causa di incandidabilità sopravvenga nel corso del mandato elettivo;
2. il caso in cui la causa d’incandidabilità intervenga nella fase di convalida degli eletti.
Nel primo caso la Camera delibera ai sensi dell’art. 66 della Costituzione.
Nel secondo caso la Camera delibera immediatamente la “mancata convalida”.
La ratio di tale distinzione è intuitiva: nel primo caso, trattandosi di un eletto convalidato e componente effettivo della Camera di appartenenza scattano tutti i sistemi di garanzia riferibili ad organismi di rilevanza costituzionale e pertanto il legislatore ha ritenuto opportuno richiamare l’art. 66 della Costituzione; al contrario, nel secondo caso, mancando ancora lo status di componente effettivo il legislatore non ha ritenuto di dover garantire la procedura di cui all’art. 66 della Costituzione.
Tanto ciò è vero che il legislatore arriva, nel secondo caso, a definire ed indicare chiaramente l’esito e /o la conseguenza dell’accertamento della causa d’incandidabilità ossia la delibera immediata della “mancata convalida”, senza ammettere in capo alla Camera e quindi alla giunta alcun potere discrezionale o valutativo della incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta.
Silvio Berlusconi si trova esattamente nel secondo caso giacchè (basta leggere tutti i resoconti delle riunioni della Giunta del Senato) la sua elezione non è stata ancora convalidata.
La mancata convalida dell’elezione di Berlusconi, come noto, è stata determinata per “bontà” dello stesso Berlusconi e del suo entourage che hanno rimandato, sine die e ripetutamente, prima la stessa costituzione della Giunta (PD e Presidente del Senato complice) e poi la discussione relativa alla sua ineleggibilità ai sensi della nota legge del 1957. Il fatto incontrovertibile, certificati dagli atti del Senato, è che, ad oggi, la sua elezione non è stata ancora convalidata.
Si parla diffusamente di decadenza e di diritto di difesa e nei fatti si sta seguendo l’iter dell’art. 66 (tanto da prospettare anche il voto segreto in Aula) senza porsi nemmeno una semplice domanda: perche attivare l’art. 66 della costituzione se l’esito è comunque scritto già dal legislatore ovvero la delibera di mancata convalida?
Eppure a me sembra così chiaro!
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D. LGS. 235/2012 Art. 3 Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilita' di cui all'articolo 1.

Note all'art. 3:
- L'art. 66 della Costituzione prevede che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita'.

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