"Non dubitare che un gruppo di cittadini impegnati e consapevoli possa cambiare il mondo: in effetti è solo così che è sempre andata" (Margaret Mead)

giovedì 31 ottobre 2013

Le 'strane' razionalizzazioni della Pubblica Amministrazione

a cura della Redazione

Lo scorso 29 ottobre il Senato ha definitivamente approvato la Legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Fra i numerosi emendamenti al decreto legge approvati quello che lascia più sconcerto è quello che decreta la fuoriuscita degli ordini e collegi e degli altri enti associativi dall'ambito di applicazione dell'art 4 del d. Lgs 165/2001.
Questo è un regalo allo spirito corporativo del Paese e comprime qualsiasi processo di trasparenza, anticorruzione e imparzialità della funzione pubblica di questi enti, processo che tutti i dipendenti degli ordini, a fatica, cercano di perseguire e garantire.
Con questa nuova norma s'innova l'ordinamento del pubblico impiego ammettendo la possibilità che alcuni enti pubblici non economici non debbano sottostare al principio della separazione del potere politico e di controllo dal potere amministrativo e di gestione.
L’emendamento è stato proposto in prima lettura alla Camera dei deputati dall'on. Renata Polverini all'art. 2 del DL 101/2013, poi approvato in Commissione e probabilmente voluto dal Ministro D'Alia dopo che il 16 ottobre si era incontrato con i rappresentanti degli ordini e collegi professionali e con il CUP. L'emendamento è quindi stato approvato dall'Aula della Camera e successivamente dal Senato in seconda e definitiva lettura.
Questa norma suscita dubbi di costituzionalità laddove crea una disuguaglianza sostanziale tra dipendenti pubblici cui si applica indistintamente il d. lgs 165/2001 e laddove non consente di attuare i principi dell'imparzialità dell'azione amministrativa, quali peraltro declinati anche nelle recenti norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione.
Dai resoconti e dai dossier studi della Camera dei Deputati si evince che il senso di questo emendamento non è stato né esplicitato (quale finalità del legislatore? quale interesse pubblico da tutelare?) né spiegato a nessuno dei votanti ed è stato illustrato come mera deroga alla spending review (deroga già presente nell'originaria formulazione del DL da parte del Governo).
Appare evidente che con l’approvazione di questa norma, in questo modo e per questi Enti si svuotano di contenuto e di praticabilità tutte le normative che, in attuazione dei principi costituzionali sulla imparzialità della pubblica amministrazione riguardano la trasparenza e l'anticorruzione. Obblighi che per una reale attuazione presuppongono proprio una separazione tra indirizzo politico e indirizzo amministrativo oltre che una rilevazione delle incompatibilità e dei conflitti d'interesse. C’è da domandarsi se sia l'unico caso di amministrazione pubblica cui sia consentito di assumere in un unico organo sia l'indirizzo politico e di controllo e sia l'indirizzo amministrativo e di gestione.
Si comprende che non si applichino agli Ordini le misure che incidono sul patto di stabilità ma la funzione pubblica della tutela collettiva professata dagli Ordini non può essere esercitata derogando ai principi di trasparenza ed imparzialità tipici di tutte le amministrazioni pubbliche.
Gli Ordini e Collegi, come chiarito dalla Corte Costituzionale, sono enti pubblici non economici e gestiscono soldi in forza di un potere impositivo delegato loro dallo Stato al fine di assolvere a funzioni pubbliche esplicitate dalle diverse leggi istitutive e per tali funzioni si servono di dipendenti pubblici appartenenti al comparto degli Enti Pubblici non Economici. E per queste ragioni tali sono sottoposti al controllo ed alla giurisdizione della Corte dei conti (Corte Cost. sentenze nn. 29/1995 e 470/1997).
Si sostiene che l'ingerenza dello Stato e qualsiasi controllo non sia compatibile con l'autonomia finanziaria e regolamentare di questi enti (caratteristica peraltro presente in tanti altri Enti) ma questa asserzione contrasta palesemente con la loro natura di ente pubblico non economico e con la loro asserita funzione pubblica ma soprattutto contrasta con la natura delle quote contributive che, riscosse anche tramite ruoli, hanno valore costitutivo per lo status di professionista dei loro iscritti (come da loro stessi peraltro sempre ribadito), quote che certamente non richiedono, come previsto dalle loro leggi istitutive, una controprestazione specifica.
Questa novità legislativa di fatto non permette agli organi preposti (es. responsabile dell'anticorruzione) di rilevare e segnalare le incompatibilità degli incarichi dei componenti gli organi d'indirizzo politico, incompatibilità che, secondo le recenti novelle introdotte con il d. lgs 39/2013, appaiono essere macroscopicamente diffuse in tutte le realtà ordinistiche (ci sono addirittura casi di soggetti che rivestono contemporaneamente il ruolo di Presidente di un ordine nazionale, Presidente di un ordine provinciale, di proprietario e/o amministratore di società regolate dagli ordini medesimi nonché di Parlamentare della Repubblica).
Eppure i soldi di questi enti nonché il patrimonio immobiliare e mobiliare, gestiti sia direttamente che indirettamente (numerose sono le Fondazioni costituite dai medesimi ordini!) nonché le connessioni politico-gestionali con le rispettive casse di previdenza rappresentano una notevole risorsa economica del Paese, senza contare inoltre il riflesso non indifferente della loro gestione sul sistema produttivo ed economico del paese correlato all'esercizio professionale di circa 2.500.000 di professionisti . E' cosa nota il ruolo rilevante che questi Ordini hanno nel processo di liberalizzazione delle attività economiche delle professioni che rappresentano ed è noto altresì che la tutela spregiudicata delle lobby e dei loro privilegi passa solo e sempre attraverso la decrescita del sistema economico e produttivo del paese intero.
L'emendamento è passato in Parlamento nel silenzio generale e con la chiara volontà di derogare ai d. Lgs.vi 33 e 39 del 2013. In questa maniera è consentito a soggetti eletti temporaneamente di assumere di fatto le funzioni dirigenziali con grave nocumento dei principi di imparzialità, semplificazione e continuità dell'azione amministrativa; in questa maniera all'interno di detti enti si crea un cortocircuito amministrativo che rischia di mettere in crisi qualsiasi banale procedimento amministrativo passibile di nullità e di annullabilità degli atti susseguenti, per non chiara legittimazione ed identificazione dei soggetti procedenti. I dipendenti degli Ordini, nonostante le risorse scarse negli organici, a fatica e con lodevole spirito di servizio, cercano di educarsi ed educare ai recenti principi di trasparenza ed anticorruzione ma questa novità blocca sul nascere questo processo educativo collettivo che pure tutti noi sappiamo essere l'unica speranza e salvezza per l'Italia. E gli ordini ringraziano per il tramite del loro degno rappresentante: senatore Andrea Mandelli, nonché presidente della Federazione Nazionale farmacisti, nonché presidente dell'ordine dei farmacisti di Milano nonché presidente della federazione farmacisti della Lombardia nonché consigliere comunale a Monza ecc

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=4317

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